STATUTO DEL SINDACATO AVVOCATO DI BARI
ART. 1
GENERALITA’
E’ costituito, con sede in Bari presso il Palazzo di Giustizia, il Sindacato degli Avvocati Bari.
ART. 2
APARTITICITA’
Il Sindacato è apartitico e svolge la sua attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento politico, senza scopo di lucro.
ART. 3
SCOPI
Il Sindacato si propone:
Il Sindacato inoltre s’impegna affinché:
ART. 4
PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE
Il patrimonio del Sindacato Avvocati di Bari è costituito dai beni che le potranno pervenire. Le spese per il funzionamento sono coperte dalle seguenti entrate che pure costituiscono patrimonio dell’Associazione:
ART. 5
ADESIONE ASSOCIATO ORDINARIO
Possono essere iscritti al Sindacato gli Avvocati, e Praticanti Avvocati che esercitano effettivamente la professione. La relativa domanda va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera, insindacabilmente, sulla sua accettazione.
L’iscrizione è valida per l’anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da comunicare al Segretario, prima dello spirare dell’anno stesso.
ART 5 bis
AFFILIAZIONI
Possono chiedere di affiliarsi quelle associazioni forensi costituite da avvocati e/o praticanti avvocati, operanti nel Distretto della Corte di appello di Bari, che condividono gli obiettivi e le iniziative del Sindacato Avvocati di Bari. Sulla domanda di affiliazione delibera il Consiglio Direttivo, acquisito il parere non vincolante dei Probiviri, con decisione inappellabile.
Le Associazioni affiliate partecipano ai lavori della Assemblea senza diritto al voto e sono comunque escluse dall’elettorato passivo.
Il Consiglio Direttivo determina il contributo dovuto dalle Associazioni affiliate e le modalità per l’eventuale adesione personale anche dei loro iscritti.
ART. 6
ISCRITTI
Gli iscritti al Sindacato sono tenuti:
- all’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi del Sindacato;
- a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- ad osservare i principi dell’etica professionale e civica;
- al pagamento delle quote associative al Sindacato nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento delle quote associative per un periodo di due anni di morosità comporterà l’esclusione dal Sindacato.
Il socio escluso non potrà essere riammesso prima del decorso di due anni dal provvedimento di esclusione a meno che non sani la morosità fino a quel momento maturata.Il socio potrà essere espulso per grave violazione dei suoi obblighi.
Hanno diritto al voto e possono essere eletti come componenti gli organi sociali, solo i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
La qualità di Socio non è in alcun modo trasmissibile e si perde, in aggiunta a quanto innanzi, per morte o dimissioni, per cancellazione dall’Albo o Registro di appartenenza.
La quota di partecipazione sociale e il contributo associativo non sono trasmissibili né rivalutabili.
ART. 7
ORGANI
Gli organi del Sindacato sono:
a) Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Segretario;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.
ART. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’Organo sovrano del Sindacato; essa è costituita da tutti gli iscritti ed è convocata in via ordinaria, almeno una volta l’anno, dal Consiglio Direttivo mediante manifesti da affiggere, almeno sette giorni prima, salvo i casi di urgenza, negli appositi spazi del Palazzo di Giustizia e degli Uffici Giudiziari del Circondario, con l’indicazione dell’ordine nel giorno nonché la data e l’ora della riunione tanto in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando un decimo degli iscritti né faccia richiesta formulando l’ordine del giorno.
Nei casi di convocazione di urgenza l’ordine del giorno non può contenere proposte di modifiche statutarie.
L’assemblea è presieduta dal Segretario del Sindacato o, in sua assenza, dal V. Segretario o dal più anziano di iscrizione all’Albo dei Consiglieri presenti.
Funge da Segretario un componente del Consiglio Direttivo o un iscritto nominato dal Presidente.
ART. 9
FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
ART. 10
VALIDITA’ DELLA ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita, con avviso affisso almeno dieci giorni prima, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero degli iscritti.
Ciascun iscritto non può avere più di una delega.
ART. 11
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea, tranne che per le ipotesi di cui ai punti 4 e 5 del precedente articolo 9, delibera a maggioranza dei presenti e votanti compresi fra questi gli astenuti.
Le votazioni di regola sono effettuate in modo palese salvo che, per motivi di opportunità, l’Assemblea decida la votazione a scrutinio segreto.
Le votazioni per l’elezioni dei componenti degli organi sociali sono effettuate con schede segrete tranne in caso di acclamazione.
ART. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Sindacato. Esso è composto di 9 componenti, di cui almeno uno residente e con studio in uno dei comuni di appartenenza ad una delle sezioni distaccate del Tribunale di Bari.
Ove in sede di elezioni del Consiglio Direttivo tra i nove membri più suffragati, non dovesse risultare alcuno con residenza e studio in uno dei Comuni di cui innanzi, si procederà alla nomina di diritto – in sostituzione del minor suffragato tra gli eletti – di colui che, tra i candidati della provincia, risulterà aver acquisito il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra più candidati della provincia, verrà nominato quello con più anzianità di iscrizione all’Albo.
Ove non dovesse risultare acquisita alcuna candidatura per il membro del cd. "Comune esterno", tornerà in carica, all’interno del direttivo l’avvocato risultato nono nella elezione.
In mancanza si procederà ad indire una nuova elezione per la sola copertura del posto vacante.
In tale ipotesi potranno candidarsi e saranno eleggibili solo avvocati con studio e residenza in uno dei predetti comuni.
Ne è’ membro di diritto, senza voto deliberativo, il Segretario uscente.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, sino al 30 aprile dell’anno in cui viene a maturarsi il triennio. Il Direttivo da eleggere nel 2004 scadrà il 30.04.2007.
ART. 13
FUNZIONI DEL CONSIGLIO
Spetta al Consiglio:
ART. 14
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione, anche telefonica, del Segretario o del V. Segretario o su iniziativa di almeno tre dei suoi membri.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore salvo i casi di effettiva urgenza.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro Consiglieri oltre al Segretario o al V. Segretario; delibera a maggioranza dei presenti e si riunisce almeno una volta al mese.
E’ facoltà del Segretario o del V. Segretario invitare terze persone per discutere su problematiche specifiche a seconda degli argomenti da trattare.
Il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a sei riunioni anche non consecutive, oppure a tre riunioni consecutive.
ART.15
IL SEGRETARIO
Il Segretario rappresenta il Sindacato ad ogni effetto di legge; ne è il responsabile politico ed organizzativo; ne promuove l’attività, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Segretario nomina due Vice Segretari, conferendo ad uno degli stessi poteri vicari.
Il Segretario nomina i delegati stampa per la redazione e trasmissione di comunicati ai giornali locali, nazionali ed internazionali sulle iniziative del Sindacato.
Il Segretario è altresì il Direttore responsabile della Rivista "Realtà Forense", organo di stampa del Sindacato.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine.
In caso di assenza, di impedimento o di omissione, accertata dal Consiglio, è sostituito dal V. Segretario con poteri vicari.
Il Segretario ha poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione tale potere è esercitato congiuntamente al Tesoriere.
ART. 16
IL TESORIERE
Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria del Sindacato; custodisce la cassa, i titoli ed i valori; predispone gli schemi di bilancio e provvede a tutti gli adempimenti fiscali.
ART. 17
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso è l’organo di garanzia contabile del Sindacato e dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dall’art. 12, in analogia a quanto disposto per il Consiglio Direttivo.
Il Collegio nel suo seno elegge il Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano per iscrizione all’albo.
Il Collegio, o anche ciascuno dei suoi membri, controlla le entrate e le uscite, ed ispeziona le scritture contabili. Qualora vengano ravvisate irregolarità sarà inviata relazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti di rispettiva competenza.
E’ compito del Collegio dei Revisori esaminare i bilanci trasmessi dal Consiglio Direttivo e redigere la relazione da sottoporre all’esame dell’Assemblea.
ART. 18
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso è organo di garanzia morale e disciplinare del Sindacato e dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dall’art. 13 in analogia a quanto disposto per il Consiglio Direttivo.
Al Collegio è affidata l’interpretazione dello Statuto e la sorveglianza sulla esatta interpretazione dello stesso. Spetta al collegio dirimere i conflitti tra gli iscritti e tra questi e gli organi e di proporre al Consiglio Direttivo gli opportuni provvedimenti anche di carattere disciplinare.
Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano di età.
ART. 19
ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
L’Assemblea per l’elezione degli organi collegiali viene convocata dal Consiglio Direttivo – con le modalità indicate nel precedente art. 8 – almeno dieci giorni prima della scadenza di quelli in carica.
ART. 20
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
E’ data facoltà a ciascun socio eleggibile di presentare la propria candidatura per iscritto, depositandola in segreteria, anche in forma di lista ed unitamente ad un programma di massima, almeno cinque giorni prima della Assemblea. Tale lista e/o candidatura dovrà essere sottoscritta dai singoli candidati. Il Segretario dovrà curare la pubblicità delle candidature, liste e programmi pervenuti nei termini, mediante affissione, in bacheca e negli appositi spazi, dell’elenco alfabetico dei candidati e comunque con ogni con ogni altro mezzo idoneo.
ART. 21
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI E SCRUTINIO
Prima dell’inizio delle operazioni di voto sono eletti quattro scrutatori tra gli elettori presenti. Il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea esercitano rispettivamente le funzioni di Presidente e Segretario del seggio elettorale, purché non candidati.
In tal caso le funzioni di Presidente e di Segretario del Seggio saranno svolte da iscritti eletti dall’Assemblea tra gli elettori presenti.
Possono esercitare il diritto di voto tutti gli iscritti al Sindacato in regola con i pagamenti delle quote d’iscrizione.
Il voto, segreto, si esprime per mezzo di schede o eventualmente su supporti informatici che devono contenere un numero di nomi non superiore ai due terzi degli eligendi, arrotondato per eccesso.
Le schede con un numero di voti superiore a tale limite saranno annullate, mentre quelle con numero inferiore saranno valide.
Decorse tre ore dall’inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nel seggio, dichiara chiusa la votazione; quindi, procede, pubblicamente, con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio saranno adottati i seguenti principi:
Completato lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
Il verbale delle operazioni di voto viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai quattro scrutatori.
ART. 22
RECLAMI E CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo – entro dieci giorni dalla proclamazione – al seggio elettorale, come innanzi costituito in persona del Presidente del Seggio, a mezzo racc.ta a.r.. Il seggio elettorale decide entro i due giorni successivi alla presentazione del reclamo, redigendo apposito verbale. Nell’ipotesi di reclamo inerente a solo alcune delle candidature, ove il seggio elettorale ritenga di accogliere il ridetto reclamo, procede contestualmente alla proclamazione dei nuovi eletti. Nella ipotesi in cui l’accoglimento del reclamo dovesse comportare l’invalidità dell’intera composizione del Consiglio Direttivo, il Presidente del Seggio ne informa tempestivamente gli eletti e riconvoca il Direttivo uscente al solo fine di indire la convocazione degli iscritti per la nuova tornata elettorale.
La sua decisione è inappellabile.
In ogni altra ipotesi, lo stesso Presidente provvede, decorso il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, alla convocazione degli stessi con invito scritto da inviarsi entro i due giorni successivi.
In mancanza, decorso il termine di ulteriori giorni cinque, ciascun eletto può procedere alla ridetta convocazione.
ART. 23
MODIFICHE STATUTARIE
Modifiche al presente Statuto, possono essere proposte all’Assemblea dal Segretario del Sindacato, o da tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno il 10% degli iscritti in regola con i pagamenti.
Le proposte di modifica devono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo.
ART. 24
NORMA FINALE
Il Sindacato degli Avvocati Bari, costituito il 26 marzo 1949 sotto il nome di "Sindacato Avvocati e Procuratori presso la Corte di Appello di Bari", successivamente "Sindacato Provinciale degli Avvocati e Procuratori presso la Corte di Appello di Bari" a seguito di modica statutaria del 27.10.1951, del "Sindacato Avvocati e Procuratori di Bari", a seguito di modifiche statutarie del 30.12.1969 e del 30.09.1983 è continuatore del "Sindacato Avvocati di Bari" il cui Statuto è stato modificato dall’Assemblea degli iscritti del 05.07.1997, del 15.04.2002 e successive nonché del 28.06.2002.