Relazione al
Testo unificato proposto dal
Comitato ristretto per i
DISEGNI DI LEGGE n. 622
(PASTORE), n. 1659 (MANFREDI + altri), n. 1708 (BUCCIERO + altri) approvato il 20 maggio 2004 nella seduta
n. 348 in sede referente,
dalla II
Commissione Giustizia del Senato Presidente Antonino Caruso – Relatore Franco
Mugnai (con breve commento comparativo) in ordine alle
“Modifiche al Codice Civile in materia di
condominio”
Prima di entrare nel
merito del Testo unificato approvato nel maggio 2004 dalla Commissione Giustizia
del Senato, appare opportuno, sia pur sinteticamente, spostare la nostra
attenzione al momento genetico provocato dalle proposte di disegni di legge che
volontariamente od involontariamente hanno sensibilizzato la elaborazione del
testo unificato.
I Disegni di legge, come
è noto, sono quello presentato dal
Senatore Pastore avente il n. 622,
quello presentato dal Senatore Manfredi + altri avente il n.1659 e quello
partito da Bari presentato dal Senatore Bucciero + altri (su iniziativa del
Sindacato avvocati di Bari) avente il n. 1708 e che
saranno oggetto di commento articolo per articolo con brevi note in calce.
Non è per spirito
partigiano, legato alla circostanza che ha visto il mio personale contributo
nella fase di elaborazione del disegno di legge n. 1708, che continuo a
ritenerlo l’unico in grado di svolgere, senza troppi sconvolgimenti sulla
struttura portante del vigente codice, una politica che nel breve e medio
periodo possa agevolmente risolvere le patologie più numerose nei condomini,
deflazionare i contenziosi e portare ad una sana qualificazione e
responsabilizzazione dei compiti dell’amministratore nel rispetto sempre più
evidente delle sue funzioni di mandatario.
Ovviamente ciò non
significa che lo stesso non debba essere integrato e migliorato, ma sono i
presupposti e gli scopi che vanno salvaguardati, rendendo la riforma neutra e
priva di interesse di categoria.
L’elaborazione di un
disegno di legge da parte di chi affronta ogni giorno le numerose patologie
esistenti, complice una giustizia troppo lenta e ripensamenti giurisprudenziali
dell’ultima ora, non poteva che avere quali obiettivi la certezza del diritto e
la cura degli interessi dei cittadini.
Non a caso la Commissione
Giustizia aveva particolarmente apprezzato l’elaborato, sul quale, si sarebbero
dovute impiantare ulteriori elaborazioni portate dagli altri disegni di legge e
dalle ulteriori audizioni.
L’O.U.A. il 21 novembre
2003 invitava il relatore Franco Mugnai “a prendere in considerazione la possibilità
di riunire in un unico testo i tre
disegni di legge all’esame della commissione (n. 1708 Bucciero, n. 662 Pastore,
n.1659 Manfredi)”.
Tornando alla proposta
Bucciero giova premettere, che la stessa prende le mosse proprio dagli sviluppi
del pensiero della giurisprudenza e della dottrina che nel corso dell’ultimo
decennio hanno rielaborato il contenuto di alcune disposizioni codicistiche,
cercando di contemperare equamente (non sempre con successo) alcuni aspetti
pratici in continua evoluzione.
Ulteriore punto di
partenza, la presa d’atto di una nuova figura dell’amministratore condominiale
ormai trasformatasi e meglio organizzata anche in forma societaria.
La consapevolezza che
l’attuale Codice Civile, ancorato alla figura del mandatario, lascia alcuni
spazi aperti ingenerando dubbi interpretativi che non giovano alla certezza del
diritto, ha portato al tentativo di una valorizzazione normativa
di tale funzione al fine di restringere lo spazio alle improvvisazioni.
Tali
esigenze, ovviamente, erano state saldamente coniugate con la salvaguardia degli
interessi dei condomini che risentono in prima persona della genericità della
norma, con conseguente aumento della litigiosità.
Certezza, controllo e
mezzi giudiziari più rapidi sono, in sintesi gli
obiettivi che la proposta di legge Bucciero si prefiggeva di centrare al
fine di soddisfare gli interessi di tutte le parti in causa, andando ad incidere
sui meccanismi giudiziari, oggi ancora troppo lenti ed insoddisfacenti.
Analoga
previsione di intenti ha la proposta di legge Manfredi che cerca di dare una
risposta ai contrasti giurisprudenziali, ma che nell’articolato (condivisibile
per certi aspetti) sembra limitarsi a curare più che a risolvere le patologie
(si pensi alla reintroduzione della figura del “condomino apparente”; al termine
di impugnativa delle delibere assembleari portato da 30 a 45 giorni) ovvero a
proporre gravosi compiti estranei alle logiche condominiali (si pensi
all’obbligo di deposito del “bilancio” condominiale presso la C.C.I.A.A.).
Diversa
impostazione ha il conciso disegno di legge n. 622 (Pastore) che si propone di
risolvere le problematiche relative alla PUBBLICITA’ dei FATTI
condominiali.
Per
fare ciò si propone in sintesi:
1) l’attribuzione
al condominio di una “capacità
giuridica speciale”.
2) Il
conferimento della facoltà di accertare la cessazione della qualità condominiale
di parti comuni ovvero l’acquisizione o la vendita di altre parti comuni.
3) La
disciplina ex novo della pubblicità di quanto al capo due ed al regolamento di
condominio.
4) la
creazione di un rappresentante per stabile (amministratore o condomino) con ampi
poteri per fare quanto previsto al punto due.
5) La
tenuta, da parte dell’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle
Finanze, del registro per la nomina e la revoca dell’amministratore.
6) L’amministrazione
demandata ad un consiglio di amministrazione negli edifici composti da più di
trenta condomini.
7) L’Introduzione
della vidimazione preventiva dei registri contabili e del consiglio di
amministrazione.
Non
può non segnalarsi,in particolare, il tentativo di conferire al condominio una
cd. “capacità giuridica speciale”
trasformandolo in un centro di imputazione di rapporti giuridici con facoltà di
cedere ed acquisire beni comuni del condominio su delibera assembleare con un
quorum (non meglio identificato nella proposta iniziale).
Tale
previsione è apparsa subito in contrasto con l’attuale disciplina della
proprietà, attesa la lesione dei diritti individuali di ogni singolo
partecipante.
Queste
le premesse, acceso il dibattito, tuttavia il testo unificato, apprezzabile
sotto il profilo dei propositi, è stato deludente sotto un unico profilo: si
è tentato di mediare e coordinare filosofie ed interessi, per certi aspetti,
completamente diversi.
Si
sono accostate a proposte assolutamente condivisibili da tutti, che avrebbero
per esempio circoscritto il contenzioso, altre troppo ardite che, a mio parere,
potrebbero ingenerare ulteriori falle ed ulteriori sforzi interpretativi a danni
fatti.
.
Analizziamo
brevemente i dettagli del Testo unificato, oggetto d’indagine, della presente
giornata.
Vi
è stata distribuita una Tavola comparativa che riporta sia il testo vigente che
il testo unificato.
Per
maggiore comprensione di quanto innanzi, nel testo unificato si sono riportate
graficamente in maniera evidenziata le
modifiche suggerite dalla proposta n. 1708 Bucciero, mentre in grassetto
le ulteriori modifiche suggerite dalle proposte nn. 622 e 1659 ovvero
oggetto di ulteriore ed autonoma
elaborazione da parte della Commissione Giustizia del Senato.
Partiamo
dall’articolo 1117 c.c. relativo alle parti comuni dell’edificio ove
appare condivisibile la previsione d’inserimento di tipologie tecnologiche non
esistenti in passato.
Diverso
discorso merita la previsione, in coda al primo comma, con riferimento al titolo
“che a pena di nullità deve precisarne la
diversa destinazione d’uso”. Sappiamo che il titolo a cui fa
riferimento anche l’attuale impianto può essere costituito dal regolamento
contrattuale o dal complesso degli atti di acquisto delle singole unità
immobiliari. Da sempre si è tentato di disciplinare l’attività costruttiva e
solo in tempi recenti anche l’uso degli immobili; il problema è tuttavia quello
di stabilire in che misura o fino a qual punto può essere regolato o vietato
l’utilizzo degli immobili e le relative conseguenti sanzioni. Tale collocazione
normativa ha aperto la strada a dubbi di coordinamento tra la proprietà
esclusiva e quella ricadente nella previsione dell’art. 1117 c.c. che, in forza
di titolo diverso e con precisazione della destinazione d’uso, non sarebbero da
considerarsi comuni. Tale affermazione, da un lato non pare risolvere il
problema, in via generale, urbanistico della destinazione d’uso dell’immobile,
ma a detta di alcuni si rileverebbe addirittura pleonastico in quanto: se il
titolo precisa la diversa destinazione, il bene non è di proprietà comune, se
non lo precisa allora il bene è comune ricadendo nella previsione dell’art.1117
c.c..
Tale
semplicistica affermazione, tuttavia dimentica che, la “parte comune” non cessa
strutturalmente e funzionalmente di essere tale anche quando il titolo
“contrario” ne afferma la proprietà o l’uso esclusivo. Forse nella aspirazione
della Commissione Giustizia vi è l’intento attenuare la conflittualità facendo
menzionare espressamente dal titolo la diversa destinazione d’uso.
Rimangono
non chiariti, gli effetti relativi alla sanzione nullità (della clausola e quindi del diritto di uso o proprietà
esclusiva ?).
Ed
inoltre tale disposizione opera per i nuovi fabbricati ovvero per ogni
successivo atto di acquisto anche con riferimento ai vecchi stabili ?
Qui
le cose si complicano.
La
novità più rilevante è data dagli articoli nn. 1117 – bis – ter – quater – quinquies che
fanno parzialmente rientrare dalla finestra con diversi toni e con migliori
intenti quello che da più voci era stato considerato un aggiramento della
garanzia costituzionale della proprietà - ovviamente non attuabile - attraverso
la capacità giuridica “speciale” attribuita al condominio. Lo stesso senatore
Mugnai aveva dichiarato che “tali
previsioni si pongono in palese contrasto, con l’attuale disciplina
dell’istituto della proprietà” (Cfr. v. relazione del senatore Mugnai
nella seduta della Commissione Giustizia del 26.03.2003).
Le
aspre critiche sul punto e la meditazione sul fatto che una nuova personalità
giuridica non consentirebbe di modificare la proprietà altrui più di quanto lo
consenta il regime attuale, hanno portato alla elaborazione dell’attuale testo unificato che pare abbia posto le
basi per strumenti più affilati atti ad esprimere tale concetto al fine di poter
operare scelte di opportunità e di convenienza.
A
parere di alcuni, appare non insensato ammettere che la maggioranza qualificata
abbia il potere di modificare o sostituire le parti comuni, ovviamente nei soli
casi in cui ne risulta cessata l’utilità, ovvero risulti egualmente
realizzabile l’interesse comune. La proprietà altrui sarebbe ugualmente
garantita mediante la previsione di una indennità, laddove esista una
effettiva “diminuzione del loro diritto
in ragione di qualità specifiche di beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo
alla condizione dei luoghi”.
Tuttavia
la equivocità della frase “la
sostituzione delle parti comuni” ingenera il ragionevole dubbio circa il
riaffacciarsi di ipotesi di atti di disposizione delle parti comuni (vendita o
acquisto) fortemente voluto dal disegno di legge Pastore n. 622 (e da più voci
contestato sul punto), ipotesi che oggi è consentita solo dal consenso unanime
dei condomini.
Il
dubbio appare confermato ove si consideri da un lato che la “sostituzione delle parti comuni” possa
avvenire anche qualora “risulti
egualmente realizzabile l’interesse comune” (quale ? Da parte di chi ?
Quello della maggioranza o di tutti i condomini ?) e dall’altro che la delibera
ex art. 1117 – quater, a
seguito di non casuale modifica dell’art. 2643 c.c. (atti soggetti a
trascrizione) assurge al rango di atto o sentenza che opera il trasferimento oltre che la
modificazione del diritto di proprietà.
A
ciò si aggiunga la assoluta carenza di criteri per la quantificazione della
indennità spettante al condomino per la diminuzione del suo diritto, nonché la
soppressione della doppia maggioranza (teste e valore) previsto dall’art. 1136
c.c., “la deliberazione, se approvata
dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno la metà del
valore” nella seconda ipotesi (meno controllabile) cioè quella di una
adesione successiva da parte di partecipanti al condominio.
Non
si può condividere tale impostazione, a meno che, concretamente, si
restringa ai soli casi in cui risulti cessata l’utilità del bene comune e
non si possa, in alcun modo, trarne un godimento comune ritenendo necessario il
cambio di destinazione d’uso, per la migliore fruibilità del bene comune da
parte di tutti i condomini.
Discorso
diverso deve farsi per il 1117 – bis ove da un lato si è fanno
rientrare nel cd. supercondominio i complessi orizzontali (di villette singole o
a schiera) che, con la normativa vigente, potevano scegliere tra la disciplina
della comunione o quella del condominio; dall’altro, appare lacunosa la risposta
fornita alle problematiche relative al supercondomio, lasciando irrisolti i
problemi dei complessi consortili.
Tale
meccanismo è veramente necessario ? A chi può interessare ? A voi la
risposta.
Il
nuovo art. 1118 c.c. prevede che la modifica del valore proporzionale di
ogni unità potrà essere modificato solo da atti o sentenze che devono essere
trascritte, rafforzando l’elemento della pubblicità erga omnes; tuttavia nulla
si prevede nel caso di tabelle millesimali cd. assembleari (cioè formatesi con
maggioranza qualificata in assemblea o perché non esistenti o perché le
precedenti non avevano natura contrattuale). In altre parole non è chiaro se le
modalità siano o meno quelle di cui all’art. 1117 quater (modo di convocazione, presenza
del notaio e successiva ratifica).
Nell’ultimo
capoverso, inoltre, si statuisce il divieto del condomino che, pur
rinunciando al suo diritto sulle parti comuni, possa sottrarsi all’obbligo di
contribuire alle spese per la loro conservazione anche con il consenso di
altri condomini. Tutto lascia supporre che il condomino possa sottrarsi solo
alla partecipazione ai consumi nella ipotesi, ad esempio, di distacco dalla
centrale termica centralizzata.[1]
Il
novellato art. 1120 c.c. appare oggetto - non esaustivo - di una
rielaborazione di un concetto espresso dal d.d.l. Bucciero laddove si chiariva
l’assetto originario del disposto normativo specificando che l’innovazione, nel
consistere in un alterazione dell’entità sostanziale e/o mutamento di
destinazione originaria del bene comune, si differenzia dalla modifica ex
art. 1102 c.c., lasciando ferma la possibilità per i condomini di adottare
delibere con quorum ridotti in forza di leggi speciali, rendendo omogenea la
giurisprudenza sul punto, che aveva, di fatto, ristretto in tal senso
l’interpretazione dell’idea di innovazione consentita o meno. Al contrario la
riforma considera innovazioni gli interventi necessari per adeguare le
condizioni dei luoghi alle misure di sicurezza ovvero ad altre prescrizioni
normative dettate a tutela di diritti primari. Per fare ciò la norma modifica ed uniforma i quorum
previsti dalle legge speciali che si sono succedute in materia. Coerentemente
sono state apportate lievi
modifiche
alle leggi speciali, a seguito delle
quali, si stabilisce che le opere volte alla sicurezza degli impianti, alla
eliminazione delle barriere architettoniche, all’installazione di antenne
satellitari, alla creazione di nuovi parcheggi (legge Tognoli), alla
contabilizzazione dell’impianto calore vanno votate con la maggioranza dei
partecipanti alla assemblea in possesso di metà delle quote (501/1000), rendendo
più difficile, rispetto ad oggi, il consenso per quanto attiene le barriere
architettoniche e le antenne
satellitari. [2]
Appare apprezzabile
l’aggiunta riguardante l’obbligo del condomino di comunicare all’amministratore
quantomeno le modifiche con esecuzione di opere prevista nel nuovo art. 1122 C.c. (Opere sulle parti comuni
dell’edificio di proprietà comune)
al di là di alcuni coordinamenti con l’art. 1117 c.c.
Nella lunga norma
introdotta dalla Commissione Giustizia con l’art. 1122 – bis viene tracciato un nuovo principio che appare
condivisibile; quello relativo alla
tutela di interessi condominiali collettivi posti al medesimo rango rispetto a
quelli prettamente individuali.
La novella, sicuramente
suggestionata dai recenti drammatici episodi di cronaca, pone l’accento sulla
tutela dei condomini in tema di mancanza di rispetto delle normative sulla
sicurezza. La prevalenza dell’interesse generale sulla sicurezza degli impianti
prevale sulle logiche di riservatezza del conduttore e proprietario armando
l’amministratore di poteri ispettivi che, secondo alcuni, appaiono discutibili
sul piano della legittimità costituzionale (ex art. 14 cost.). A mio parere, al
contrario, occorre riflettere sulla esistenza di numerose leggi speciali a
tutela della sicurezza che, da alcuni anni, si pongono alla attenzione della
collettività (si pensi al libretto di corretta manutenzione delle caldaie a gas
metano unifamiliari). Orbene, se si è d’accordo sulla circostanza che la
normativa di sicurezza, lungi da essere foriera di speculazioni commerciali da
parte di ditte manutentrici senza scrupoli, è necessaria per la salute e la
sicurezza di ogni condomino, non si può invocare proprio la Costituzione che di
quei valori prevalenti si fa direttamente e indirettamente portatrice. Al
contrario si dovrebbe avere il coraggio di chiedere la abrogazione di tutte
quelle norme esistenti che impongono tali standard minimi di sicurezza. Ed
allora, le leggi non vanno promulgate in nome di bei principi (ovviamente
condivisi da tutti) per poi non applicarle o non farle applicare, nella speranza
che nulla accada. Giova infine sottolineare che anche oggi è possibile, anzi
necessario, ricorrere all’amministratore per l’accertamento in loco di talune
problematiche e in molte situazioni l’accesso all’interno della proprietà è
consentito spontaneamente. Ciò che preoccupa sono i casi di ostinata inerzia
ovvero di pretestuosa conflittualità che la norma tenta di risolvere lasciando
minor spazio di manovra ad intenti ostativi da parte di alcuni condomini.
Sicuramente la frenetica
norma è migliorabile sotto il profilo delle modalità dell’accesso, di approvazione del piano di sicurezza
nell’ipotesi di inerzia del condomino, ma essa è condivisibile nei principi e
nel concetto di interessi collettivi o superindividuali di cui è portatrice.
Forse la norma – attesa
la delicatezza della materia e la doverosa ponderatezza nella migliore scelta di
un “Piano di intervento con l’indicazione
dettagliata del piano dei lavori da eseguire” - appare troppo rigida, nella
parte in cui considera l’inerzia dell’amministra-tore grave irregolarità ai fini
della sua revoca.
Una
questione molto dibattuta riguarda la compartecipazione alle spese relative alle
scale da parte dei proprietari degli immobili situati al piano terreno, ovvero
dei locali che abbiano un accesso alla propria unità separato rispetto a quello
condominiale. Quanto ai primi è pacifico che essi debbano partecipare alla spesa
con riferimento all’art. 1124 C.c. sia pur con i noti criteri relativi
alla particolare posizione dell’immobile interessato. Per quanto concerne invece
gli immobili sempre situati al piano terra ma con ingresso indipendente e
autonomo, si registrano pareri discordi. Il Testo unificato ha condiviso la
soluzione prospettata dalla S.C. con Sent. n. 761/79 che ha ritenuto i ridetti
proprietari tenuti “a concorrere alle
spese di manutenzione dell’androne delle scale in rapporto e proporzione
all’utilità che anch’essi possono, in ipotesi, trarre quali condomini, e ciò sia
avuto riguardo all’uso, ancorché ridotto, che possono fare dell’androne e delle
scale per accedere - come è loro diritto - nei locali di portineria e al tetto o
lastrico solare, sia avuto riguardo all’obbligo ed alle connesse responsabilità
che anch’essi hanno quali condomini, di prevenire e rimuovere ogni possibile
situazione di pericolo che possa derivare all’incolumità degli utenti
dall’inefficiente manutenzione dei suddetti beni comuni”. Appare evidente
che tale nuova impostazione normativa risolverà anche le problematiche relative
alla casistica circa l’esercizio del diritto di voto o meno di tali proprietari
nelle ipotesi di approvazione di lavori riguardanti la manutenzione e la
ricostruzione delle scale. Tuttavia anche se nelle relazione e negli intenti la
norma e chiara, forse l’articolato si presta a fuorvianti interpretazioni.
Conseguentemente lo stesso dovrebbe essere così riformulato: “ivi compresi quelli posti al
pianterreno e dei locali
che costituiscono corpi di fabbrica anche autonomo rispetto all’edificio
principale”
Appare
opportuno inserire nel citato articolo anche gli ascensori, risolvendo
contestualmente il dilemma della divisione dei costi per: la prima installazione
e per la messa in sicurezza secondo le normative vigenti; ponendo, per tali
sole due ipotesi, la ripartizione in base ai millesimi di proprietà,
anziché in base ai millesimi scale, in conformità alla prevalente
giurisprudenza.
Nel
novellato art. 1129 C.c. appare evidente che l’influenza del R.A.C.
proposto dal d.d.l. Bucciero (che
non aveva alcuna pretesa né volontà di istituire un albo surrettizio degli
amministratori, come da alcune voci poco informate è stato dichiarato, ma al
contrario, avrebbe evitato ai condomini scelte al buio e sempre più favorito la
figura dell’amministratore di quartiere per ovvi effetti sui quali, in questa
sede, non mi dilungo) è stata “sostituita” con altre disposizioni che precisano
(senza tuttavia la progettualità implicita e la semplicità operativa propria del
R.A.C. ) una serie di comportamenti auspicabili e per certi versi necessari (si
pensi alla dichiarazione dei dati anagrafici, alla indicazione dei registri di
cui ai numeri 6 e 7 dell’art. 1130 – non menzionato per refuso – e precisamente
il registro di anagrafe condominiale ed il registro dei verbali, l’affissione
delle proprie generalità e dei recapiti dell’amministratore all’interno del
condominio). A tal proposito appare tuttavia pleonastico far reiterare tali dati
nelle ipotesi di “rinnovo
dell’incarico”.
Degno
di nota, è l’obbligo dell’amministratore a collocare le somme percepite a
qualunque titolo dai condomini in specifico conto separato, con ovvi vantaggi
per la trasparenza ed il dettaglio delle operazioni in entrata; così come la
norma che esclude dalla revocatoria ordinaria e fallimentare le somme versate
dal condomino ovviamente imprenditore o socio di una società di persone
dichiarata fallita.
Ancora
si legge “il compenso dell’amministratore
comprende le operazioni necessarie alla successione nel suo incarico”. Tale
comma sembra quello stralciato dal d.d.l Bucciero e precisamente “all’amministratore revocato non spetta alcun
compenso per il periodo relativo alle operazioni conseguenti alla
successione dell’incarico, salva l’ipotesi di revoca senza nuova nomina” e
riposizionato in positivo, ma così non è. Infatti la ratio del comma proposto
nel d.d.l. Bucciero non era quella di sottolineare che nel compenso (ovviamente)
si debba includere il doveroso e necessario passaggio di consegne; ma era quella
di evitare maturazioni mensili di inutili e strumentali compensi da parte degli
amministratori revocati alla scadenza. Tale comma era destinato a colpire quelle
becere fattispecie dove alcuni amministratori, dopo la revoca dell’incarico con
contestuale nomina del nuovo amministratore, chiedono ed ottengono compensi
maturati nel periodo occorrente al passaggio di consegne. Per questo equivoco di
base si è potuto constatare, nella prassi quotidiana, che alcuni amministratori
ritardino scientemente il passaggio di consegne al fine di maturare
illegittimamente compensi non dovuti.
Opportuno
anche il successivo comma laddove, in sostanza ci si è resi conto della
difficoltà di ottenere il rendiconto dall’amministratore revocato prima della
scadenza (in specie ove costui non vanti eventuali crediti derivanti da
anticipazioni personali), attese le difficoltà logistiche che un’improvvisa
revoca possa comportare per l’organizzazione dello stesso. Nella modifica si è
previsto un tempo congruo per consentire all’amministratore di predisporre il
rendiconto prima della scadenza naturale e con facoltà del condominio di
prevedere un compenso, fermo restando l’obbligo di consegna immediata di tutti i
documenti utili atti a consentire la gestione condominiale anche in costanza di
fenomeni di urgenza o comunque straordinari.
La
Commissione Giustizia, in tale ipotesi, si è probabilmente resa conto che in via teorica l’obbligo del
rendiconto (anche nel caso di revoca prima del mandato), sarebbe incluso tra i
doveri dell’amministratore; pertanto, e sempre in via astratta, anche
nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, lo stesso sarebbe tenuto a
presentare il rendiconto. Ma nella realtà le cose stanno diversamente, infatti,
numerose sono le situazioni nelle quali il nuovo amministratore provvede a
rimediare alla mancata presentazione del rendiconto da parte del vecchio
amministratore. Tale conseguenza è quasi sempre accompagnata o da richieste di
ulteriori compensi da parte del nuovo amministratore o da un lavoro poco
approfondito di controllo di vecchi carteggi e di “contabilità” redatte con
criteri misteriosi. Il buon senso fa comprendere che unico obiettivo del nuovo
amministratore è di chiudere alla meglio i conti del passato per rendere
esigibili i conguagli. Al contempo sono rare le ipotesi nelle quali questo
lavoro è eseguito con certosina precisione a maggior ragione ove si pensi alla
gratuità di tale incarico. La facoltà dell’assemblea, potrà sicuramente
invogliare l’amministratore revocato prima della scadenza, a rendersi più attivo
rispettando gli obblighi previsti dalla legge. L’assemblea, ovviamente, potrà
approvare o non approvare questo rendiconto ma, con la citata previsione,
aumenteranno le possibilità di presentazione dello stesso da parte
dell’amministratore revocato prima della scadenza, con la naturale conseguenza
di colorare tale documenti di una maggiore valenza probatoria per il rilievo di
ulteriori responsabilità.
Ancora
si legge nell’art. 1129, comma 8, che l’amministratore è obbligato a
intraprendere iniziative giudiziarie per la riscossione forzosa delle somme
dovute da ciascun condomino incluse quelle di cui all’articolo 63, comma 1 delle
disp. att. C.C. entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto
esigibile, salvo espressa dispensa da parte dei condomini in fattispecie
particolari. Tale comma non previsto, in precedenza, da alcuna proposta
di legge, parrebbe apparentemente eccessivo. Tuttavia, non deve sfuggire che
la ratio di tale disposizione è ispirata a certezze ed a poteri, in verità, già
presenti nell’attuale dettato normativo ma che hanno una scarsa applicazione,
nella ipotesi di inerzia dell’amministratore. Non deve sfuggire, infatti che il
Condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica e che allo
stesso non è consentito in via autonoma, ad esempio, ricorrere al credito
bancario; non a caso la norma prevede fattispecie tipo il cd. fondo comune cui i
condomini sono tenuti a partecipare allorquando vi sono casi di morosità che
rischiano di paralizzare ovvero di danneggiare patrimonialmente gli altri
condomini adempienti (si pensi alla mora che si aggiunge a cartelle non pagate
dell’acquedotto ovvero al distacco da parte dell’Enel per bollette non pagate).
Non sempre è possibile, allo stato attuale, ricercare i colpevoli; non sempre i
condomini hanno voglia o la possibilità (anche per carenza di chiarezza dei
rendiconti che in molti casi non riportano il dettaglio cronologico delle
entrate e delle uscite) di adire l’autorità giudiziaria per introdurre una causa
di mala gestio. Ecco allora che tale sistema, unitamente alla certezza della
proprietà (derivante dall’anagrafe condominiale) potrà validamente invogliare
all’adempimento degli oneri condominiali anche i condomini più svogliati.
La
riforma sembra cogliere un principio assolutamente imprescindibile nella
attività gestoria del condominio: la difesa degli interessi dei condomini
adempienti.
A conferma di tale ratio, si può notare
la liberazione dal vincolo di solidarietà da parte degli altri condomini
in regola con i pagamenti; tale ultimo principio, tuttavia, presenta qualche
problematica dal punto applicativo.
Meno
comprensibile appare il successivo comma, ove si rappresenta una diretta
responsabilità dell’amministratore inerte verso i terzi, sia pur nei limiti
delle somme non riscosse e per le quali non si sia attivato. Tale principio
appare discutibile per due ordini di ragioni: in primo luogo appare di difficile
realizzazione pratica la conoscenza diretta da parte del terzo creditore dei
rapporti patrimoniali interni al condominio; in secondo luogo non si comprende,
medio tempore, chi dovrebbe pagare il terzo che, nel frattempo, ha azionato nei
confronti del condominio un valido titolo. Facciamo l’ipotesi che una parte del
credito venga regolarmente soddisfatto e per la restante parte i condomini
adempienti (in forza della liberazione del vincolo di solidarietà) non intendano
anticipare la somme residua. Come può in tal caso l’amministratore rispondere
direttamente verso i terzi, forse sarebbe stato più giusto parlare di azione di
rivalsa. In ultimo, si ipotizzi il caso di un amministratore nullatenente;
cosa succede ?
Ma
la più importante novità dell’articolo in commento è, a mio sommesso parere, la
tipizzazione di ulteriori ipotesi di “gravi irregolarità”.
Sappiamo infatti che l’attuale norma, per certi versi generica, ha fatto
proliferare diversificate interpretazioni a riguardo. Le ipotesi sub lett.
a); b); c) sono quelle che hanno costituito, in linea di massima, un univoco
indirizzo giurisprudenziale a riguardo, ma che assurgendo a tipizzazione
normativa diminuiranno lo sforzo ermeneutico della magistratura investita.
In
particolare il punto sub lett. c), che vieta la confusione dei patrimoni gestiti
dall’amministratore, porterà implicitamente a variare delle consuetudini errate,
fonti di numerosi problemi sia in campo civile che in quello penale.
Tralasciando
la più grave ipotesi di coincidenza del conto corrente personale con quello del
condominio, la cui responsabilità è di piena evidenza, giova sottolineare che
molti amministratori, sia per un’apparente semplicità di gestione, sia perché
indotti a tanto dagli stessi condomini, usano conti correnti unificati ove
confluiscono le quote di vari condominii amministrati dagli stessi. Tale pratico
ma irregolare metodo, è severamente censurato nel nuovo testo, poiché la
confusione di patrimoni di diverse amministrazioni condominiali potrebbe
ingenerare la paralisi gestionale contemporanea di tutti i condominii. A tal
proposito s’ipotizzi un eventuale pignoramento presso terzi sulle somme
depositate nell’unico conto corrente, effettuato da un fornitore di un qualsiasi
condominio, che avrebbe l’effetto di paralizzare la disponibilità di tutte le
altre somme ivi depositate ed appartenenti ad altri condominii con immaginabili
disagi nonché danni che ne conseguirebbero.
Il
punto D) è collegato al criticato art. 1117 – quater.
Mentre
il punto E), aggiunto in via autonoma dalla Commissione rende evidente e tipizza
quale ulteriore ipotesi di revoca giudiziale lo spirito già oggi esistente in
forza dell’art. 63 disp.att. c.c. sia pur per diverse ipotesi (v. mala gestio) e
con diversa decorrenza temporale (sei mesi).[3]
Nell’articolo
1130 c.c. vengono tracciati alcuni compiti, in ordine alla tenuta
d’informazioni necessarie allo svolgimento del proprio mandato, al fine di
rendere efficace l’azione degli amministratori.
Particolare
attenzione va posta al meccanismo ideato per la affidabile tenuta del
registro di anagrafe condominiale che, ove applicato, darà i suoi
frutti sia in ordine alla certezza della titolarità dei proprietari (si
pensi al vantaggio di evitare strumentali opposizioni a decreto ingiuntivo
poggiate sul difetto di legittimazione passiva), nonché alla conoscenza di
eventuali limitazioni o ampliamenti inerenti l’esercizio del diritto di
proprietà. A tal proposito si è attuata la modifica dell’art. 7 punto 2 del
c.p.c. nella parte in cui attribuisce al Giudice di Pace la competenza,
qualunque sia il valore, delle procedure relative all’accertamento della
titolarità degli immobili per la corretta formazione del registro d’anagrafe
condominiale disposto dall’art. 1130 al punto 6 C.C., creando una procedura
snella e senza oneri.
Al
contrario non si condivide l’esigenza di aggiungere, quale modalità di redazione
del rendiconto, al criterio di cassa quello di competenza, che tra
l’altro rende ambigua l’affermazione essendo due criteri, in genere,
alternativi. Pur comprendendo le ragioni operative che da parte di alcuni
amministratori vengono mosse a riguardo, andrebbero ricordati due principi, che
se condivisi, “obbligano” alla presentazione di un rendiconto secondo i criterio
di cassa.
-
il primo riguarda il criterio da assumere per definire in quali e quante
categorie classificare le spese sostenute. Questo non è un criterio
contabile, bensì un criterio giuridico-tecnico, posto che, ove nulla
disponga la legge, soccorre il regolamento o una delibera assembleare specifica,
con la quale è consentito approvare specifici criteri di ripartizione in ordine
a spese particolari non previste e, comunque, non pre regolamentate. Si pensi
alla corretta allocazione delle spese; tante colonne di spesa, ciascuna per ogni
voce omogenea.
-
Il secondo principio è quello della chiarezza del rendiconto di gestione.
Per fare ciò non occorrerà impostare rendiconti sofisticati in quanto la
contabilità condominiale non è rivolta alla rilevazione di fatti aziendali
complessi quali i costi e i ricavi. Un rendiconto condominiale che usasse
terminologie sofisticate, pur se contabilmente corrette, ovvero termini per
addetti ai lavori di contabilità, non rispetterebbe la funzione di chiarezza
avuto riguardo dei destinatari delle rendicontazioni.
Nella
pratica è evidente la necessità che la chiusura del conto annuale evidenzi anche
l’esistenza di crediti, per quote condominiali non ancora incassate (saldi) e di
debiti per fornitori di beni e servizi da saldare. Tale necessità trova la sua
ragione nel necessario collegamento nel tempo dei rendiconti annuali. Ciò che
non si condivide è la prassi di “portare pagata” una fornitura evasa l’anno
successivo al consuntivo da approvare, anziché inserirla nel preventivo di spesa
ovvero di far risultare le quote condominiali regolarmente riscosse nell’anno
relativo al consuntivo in approvazione (anche se realmente versate dai condomini
l’anno successivo).
Ben
si comprende che tale comportamento gestionale urta con il principio della
veridicità in quanto cronologicamente errato, ponendo i condomini
all’oscuro della reale situazione di cassa esistente in un dato momento, con
tutte le relative incertezze sul modus operandi del mandatario. Per non parlare
poi allorquando, tale situazione, venga complicata da una revoca del mandato
all’amministratore che (ad esempio) ha portato pagate forniture con
anticipazioni personali non consentite, e ripartite nei saldi di rendiconto, non
ancora incassati.
Unica
deroga, al principio di cassa, può consistere nella esistenza di fondi e delle
riserve che, ove autorizzati, andrebbero congelati, non ripartiti nonché
chiariti con una breve nota di narrativa.
Pertanto
alcun problema gestionale, a mio parere, è ravvisabile nell’adottare quale unico
metodo di redazione del rendiconto il principio di cassa, ma solo un doveroso
ossequio ai principi della trasparenza e veridicità da tempo esistenti in
materia condominiale in quanto obblighi del mandatario.[4]
L’art.
1131 c.c. prevede la rappresentanza dell’amministratore sulle operazioni
previste dall’art. 1117 – quater c.c.
sul quale si già detto. Più opportuna appare l’aggiunta all’ultimo comma che
legittima l’amministratore alla cancellazione delle trascrizioni eseguite a
favore del condominio (si pensi alla ipotesi di un pignoramento immobiliare da
parte del condominio nei confronti di un condomino moroso che successivamente
abbia sanato la sua esposizione), al fine di eliminare la difficoltà logistica
della raccolta dell’unanimità dei consensi dei condomini, con ciò colmando una
lacuna che aveva ingenerato problemi applicativi.
Lo
spirito della riforma teso a semplificare i criteri di ricomposizione di
conflitti tra privati, eliminando ogni possibile dubbio interpretativo, è
rintracciabile nella norma regolante le impugnazioni delle delibere condominiali
(art. 1137 c.c.), ove si è innanzitutto ritenuta necessaria
l’eliminazione della parola “ricorso” posto che le intenzioni del
legislatore (da sempre disattese) davano per scontato un sistema processuale più
celere. Nel corso degli anni si è pacificamente ritenuto che la citazione
potesse costituire l’equipollente del ricorso rappresentando anche il mezzo più
idoneo a rispettare i termini di decadenza;
tale orientamento, è stato più volte confortato da copiosa giurisprudenza della
S.C. (valga per tutte Cass. civ. II sez. 16 febbraio 1988 n. 1662). Tuttavia una
sentenza isolata della S.C. e dottrina minoritaria hanno da un lato esaltato un
revirment dell’adozione del mezzo giudiziale del ricorso, a pena di
nullità (Cfr. Cass. n. 6205/97; Trib. Napoli 20.07.2001) e dall’altro
ipotizzato una decadenza solo per quegli atti di citazione, che pur notificati
nei termini, erano iscritti a ruolo oltre i trenta giorni dalla conoscenza della
delibera impugnata.
Oggi
pertanto, una norma chiara che evidenzi la possibilità di impugnare le delibere
con atto di citazione notificato nei termini di decadenza, appare necessaria
anche per non vedersi cancellare dal ruolo giudiziale migliaia di impugnative
già notificate.
Chiara
operazione di restyling la previsione della sospensione del termine per
l’impugnativa nel periodo feriale; sul punto, com’è noto, si era già espressa
favorevolmente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 02.02.1990.
Più
rilevante appare la previsione, in determinate ipotesi di “palese contrasto alla legge o al regolamento
ovvero qualora vi siano valide ragioni per temere che l’imminente esecuzione
della volontà assembleare comporti un pregiudizio irreparabile del diritto
vantato” di rimedi cautelari ante
causam, che nel poter aspirare alla immediata sospensione delle delibera
adottata, sospendono i termini di decadenza dell’impugnativa. Corollario
ulteriore, ma in verità di scarso rilievo concreto, sarà quello di risolvere la
querelle sulla inapplicabilità del nuovo processo cautelare al cautelare tipico
previsto dall’art.1137 c.c. sollevato da parte di una dottrina assolutamente
minoritaria.[5]
Rappresentativo
dell’ambizione di giungere ad una regolamentazione totale del fenomeno
condominio, è la totale abrogazione
dell’articolo 1139 c.c. che, com’è noto, ha sempre costituito - con la
applicazione delle norme sulla comunione - una valvola di sfogo di quanto non
previsto dalle norme sul condominio. Non solo non si condivide tale scelta che
appare più strumentale ad altri scopi. Infatti la perdita di una
regolamentazione integrativa e per certi versi indispensabile al condominio,
conferirebbe eccessivi poteri allo stesso rispetto al singolo. Sono sempre più
convinto che il virus da giustificare è l’art. 1117 – quater c.c.
La
proposta Pastore ha influenzato la modifica degli articoli 2643 e 2649 del Codice Civile quale
necessario corollario delle modifiche operate all’art. 1117 – quater sul quale
ho già espresso le mie riserve e che con la novella dell’articolo in commento,
svela, ove ve ne fosse bisogno, che la locuzione equivoca “sostituzione delle
parti comuni” si riferisce ad atti (delibere) che operino il trasferimento del
diritto di proprietà.[7]
L’analisi
della prassi, ha suggerito alcune rilevanti modifiche dell’art. 63 disp. att.
C.c. probabilmente ispirate, ma non previste dal disegno Bucciero. Ci
si riferisce al principio del beneficio della preventiva escussione da parte
dei condomini in regola con i pagamenti; alla comunicazione che
l’amministratori debba fare ai terzi creditori, non ancora soddisfatti, di aver
iniziato le procedure esecutive contro i morosi; al principio di solidarietà
nell’obbligo di pagamento degli oneri condominiali perdurante sino al
momento della comunicazione di copia conforme dell’originale del titolo che
attesta il subentro della proprietà.
Appare
opportuno evidenziare inoltre la riduzione da sei a tre i mesi, superati i quali
l’amministratore, potrà sospendere (massimo per sei mesi) al condomino moroso
l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, lasciando
al condomino la facoltà di adire il magistrato in via di urgenza al fine di far
riconoscere l’essenzialità del servizio per la realizzazione dei diritti
fondamentali della persona nonché l’impossibilità del ricorso a mezzi
alternativi da parte del condomino colpito dalla ridetta sospensione.[8]
Non
deve sorprendere la precisazione prevista nell’art. 64 disp. Att. C.c., e
precisamente che l’amministratore deve essere sentito in contraddittorio con il
ricorrente, nell’audizione in
Camera di Consiglio, prima
dell’eventuale provvedimento per la revoca giudiziale del primo, stante
discutibili ed ingiustificate prassi di alcuni Tribunali (v. quello di Bari).
Così
come non deve essere sottovalutata la innovativa portata del disegno di legge
Bucciero che, nell’integrare l’art. 66 disp. Att. C.c., ha
introdotto nel Testo unificato tre importanti modifiche che, hanno, quale unica
ratio, quella tesa al decongestionamento del contenzioso rafforzando l’elemento
temporale delle delibere assembleari.
In
primo luogo, dopo aver degradato l’incompleta o mancata convocazione del
condomino a vizio annullabile e quindi soggetto alla decadenza del termine
d’impugnativa della delibera nei trenta giorni dalla conoscenza della medesima,
si è riservata tale possibilità solo ai condomini direttamente pretermessi e non
a tutti.
Appare
evidente che lo scopo di tale rilevante inversione è teso a evitare costosi
giudizi incardinati su vizi formali tenendo conto della recente giurisprudenza
(Cfr. ad esempio Cass. n. 31/2000; Trib. Milano 27.09.2001 n. 10343) e della
sciagurata prassi che vede il solito condomino litigioso paralizzare la volontà
assembleare eccependo, magari dopo anni, la non rituale convocazione,
Il
buon senso induce a ritenere che un vizio di incompleta convocazione, non può
trasformarsi in una spada di Damocle sulle decisioni del condominio e nel
contempo, un credito sine die del condomino, pronto ad usarlo alla prima
occasione e per altri scopi, magari estranei agli argomenti deliberati.
Né
appare menomato il sacrosanto diritto alla informazione che prevede, oltre che
per gli assenti anche per i dissenzienti titolari di un diretto interesse
alla completezza della convocazione, un termine decadenziale di trenta giorni
per reclamare.
Continuando
la lettura del medesimo articolo si può notare una regolamentazione della
facoltà concessa all’amministratore e posta nell’interesse del condominio, di
fissare la prosecuzione della assemblea in più date, fermo restando che la
stessa sia stata validamente costituita, alla prima riunione tenutasi in seconda
convocazione.
Con
tale sistema (già oggi usato ma con necessità di ulteriore comunicazione agli
assenti), gli amministratori potranno convocare più riunioni con un unico avviso
e con molta probabilità riusciranno a discutere tutti i punti
all’O.D.G.
circostanza che nella realtà non sempre si verifica. [9]
Nell’articolo
67 disp. Att. c.c., così come
novellato appaiono evidenti tutte le perplessità inquietanti già oggetto di
critica riguardo la possibilità, in capo ad uno o più soggetti, pur se nominato
dalla maggioranza qualificata, di poter disporre di “tutti i poteri inerenti al diritto di
proprietà” che dovrebbero restare, a mio sommesso avviso, di esclusiva prerogativa dell’autonomia privata.
In pratica
ogni palazzo elegge, a maggioranza delle teste e a due terzi del valore delle
quote, ed in mancanza addirittura con sorteggio un rappresentante. Il
rappresentante avrà grandi poteri cioè “tutti i poteri inerenti al diritto di
proprietà” ivi
compreso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore
proporzionale delle singole proprietà ed ad esprimerlo con apposita tabella ad
esso allegata, nonché di concorrere alla approvazione delle delibere ex art.
1117 – quater, senza alcun limite di potere. Il potere di questi rappresentanti
è pressoché assoluto. Le ipotesi sono tante e tutte pericolosissime. Ipotizziamo
che un condomino sorteggiato decida unitamente ad altri rappresentanti dei due o
tre stabili facenti parte del medesimo condominio, ipotizzando la realizzazione
di un interesse comune, di trasformare un giardino del supercondominio in
parcheggio. Niente potrebbe, a norma, impedirglielo.
Recepito
dalla proposta Bucciero, al contrario, il comma che prevede,
nell’ipotesi di amministratore interno, il limite del diritto di voto su
materie che riguardano la sua attività. Ovviamente ci si riferisce a
determinati argomenti quali l’approvazione dei rendiconti ed in ogni altra
ipotesi ove sia palese il conflitto di interessi.
Nell’art.
69 disp. Att. c.c. novellato è stato
aggiunto il comma 3 che introduce un interessante principio e cioè l’onere delle
spese riguardanti la revisione delle tabelle millesimali condominiali in capo al
condomino che ha tratto vantaggio compiendo trasformazioni o modificazioni della sua
proprietà esclusiva oggetto di sanatoria edilizia e che siano approvate dagli
altri condomini. Tuttavia andrebbe precisato se tali trasformazioni o
modificazioni riguardano opere o semplice mutamento di destinazione d’uso.[10]
Alcuna
riforma è stata apportata agli articoli 70[11] e 71[12] delle disp. Att. c.c.
nonostante due proposte contenute dal disegno di legge Bucciero e
precisamente sulle infrazioni al regolamento e sulla introduzione del R.A.C.
registro degli amministratori di condominio. A quest’ultimo proposito non si
condividono affatto le immeritate critiche mosse da qualcuno che ha visto nel
R.A.C. un modo surrettizio di istituire un albo. Niente di più sbagliato, il
R.A.C. (che in parte sostituiva il registro della nomina e della revoca
dell’amministratore conservato presso l’associazione professionale dei
proprietari dei fabbricati, associazione soppressa con il Decreto
luogotenenziale del 23.11.1944 n. 369), altro non è che un registro; al
contrario lo stesso avrebbe contribuito, tra gli altri scopi, solo a far
conoscere ai condomini (a mezzo di una semplice visura camerale) quanti e quali
condominii erano amministrati dal loro nuovo amministratore e soprattutto dove
gli stessi erano allocati. Tale ratio è stata fraintesa, come non è stato colto
l’obiettivo sperato e precisamente portare gli amministratori di mestiere a
gestire i loro stabili solo in un determinato quartiere o zona, con relativo
miglioramento logistico-gestionale e contestualmente maggior possibilità di
verifica e controllo da parte dei condomini. In altre parole il R.A.C., con molta
probabilità, sarebbe stato un valido strumento per gli amministratori, per dimostrare sul campo
la propria professionalità selezionando l’attuale mercato a tutto vantaggio dei
condomini.
Necessario
corollario della previsione di un obbligatorio registro di anagrafe condominiale
previsto nel novellato articolo 1130 c.c. è stato quello di riformare l’art. 7 C.p.c.
La
modifica, prevista dal d.d.l. Bucciero, tende a rendere efficace l’azione degli
amministratori senza ulteriormente congestionare l’attività dei Tribunali,
tenuto conto del grosso carico già pendente, e dei risultati deludenti
(quantomeno in termini di tempi) in ordine alla materia condominiale.
L’attribuzione specifica al giudice di pace della competenza, qualunque sia il
valore, delle procedure relative all’accertamento della titolarità degli
immobili per la corretta formazione del registro d’anagrafe condominiale
previsto dall’art. 1130 del codice civile, attesa la rapidità del meccanismo,
sicuramente potrà dare i frutti sperati in tempi ragionevoli.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Conclusioni:
Il
testo elaborato dalla Commissione Giustizia, allo stato attuale, tiene fermi
molti dei principi consolidati nei sessant’anni di applicazione della
normativa, ma nel medesimo tempo
interviene, in modo non sempre armonioso, al fine di chiarire compiti e funzioni
dell’amministratore, semplificare aspetti che, nel passato hanno portato ad un
inutile contenzioso, ricomponendo in modo più attuale la materia.
Nel
positivo intento di colmare le lacune esistenti, tuttavia sembra che la riforma,
in più occasioni, abbia subito il fascino di aspetti, a mio parere, quasi del
tutto estranei ai problemi condominiali.
Se
infatti i diversi articolati potevano ispirare un testo unico in più punti, è
altrettanto pacifico che i punti di partenza e forse gli scopi erano e sono in
netto contrasto.
Si
deve, a mio modo di vedere, privilegiare la risoluzione delle problematiche
concrete, ad oggi sentite dai condomini e le cui patologie sono sotto gli occhi
di tutti.
Se
pertanto può essere corretto parlare di tutela di interessi superindividuali di
pari rango, contrapposti a quelli individuali, allorquando si verta nella
materia della sicurezza che ha quale presupposto la tutela della salute e
dell’incolumità di tutti, non
altrettanto può dirsi per quanto attiene alla “sostituzione delle parti comuni”
ove il richiamo appare un abile
escamotage che di fatto lede il diritto di proprietà del singolo, mai degradato
a rango inferiore.
Speriamo
che alcune sbavature possano trovare immediatamente dei correttivi, con il
contributo dei più illuminati, mai dimenticando che: una riforma che non crea
certezze e favorisce i dubbi forieri di ulteriore contenzioso, avrà miseramente
fallito.
Mi
auguro che nel prossimo futuro, si assisterà ad interventi meno filosofici sulla
riforma, senza cedere il passo ad
istanze di categorie interessate alla propria posizione, piuttosto che a quella
dei condomini – cittadini.
Bari,
15 febbraio 2005
Avv. Dario Ambrosio
[1] Il
d.d.l. n. 622 propone l’accertamento
e la predisposizione delle tabelle millesimali ad un consulente tecnico e,
successivamente, all’approvazione dell’assemblea. Nel lasciare, poi, la
possibilità di ricorrere all’AGO per il solo caso di vizi del procedimento di
accertamento, inibiva tale possibilità, nei casi di approvazione consensuale.
La
proposta Pastore, non appare
precisa nell’indicare i quorum deliberativi e costitutivi dell’assemblea che
deve approvare le t.m.; inoltre, non chiarisce cosa debba intendersi per
approvazione consensuale (unanimità o meno) prevaricando la richiesta di
giustizia del condomino inibendone il ricorso giudiziale nel caso di
approvazione consensuale. La ratio di tale comma è da ravvisarsi nel fatto che
giurisprudenza e dottrina escludono il procedimento di revisione delle t.m. nel
caso in cui queste siano frutto di un negozio di accertamento, ma è anche vero
che autorevole dottrina (v. Branca in comunione e condominio), è attenta nel
precisare che il suddetto negozio potrà essere inficiato per errore di calcolo
come ogni altro negozio dello stesso tipo.
Il
d.d.l. n. 1659 inserisce un nuovo
comma, inibendo, al condomino ed aventi causa dello stesso, la possibilità di
rinunciare in nessun caso alla comproprietà sulle parti e impianti comuni e
servizi.
Se
da un lato tale previsione appare attenta ad evitare strategie evasive dei costi
con il semplice venir meno della comproprietà, rimarcando un principio già da
tempo suggellato dalla giurisprudenza della S.C. che addirittura taccia di
nullità la clausola pattizia con la quale si esclude o si rinunzia alle
contitolarità delle parti comuni al fine di sottrarsi alle spese (Cfr. Cass.
6038/95; 3309/77), non a caso la giurisprudenza ritiene implicitamente
richiamato il suddetto divieto, nel tenore del comma 2°; dall’altro lato tale
divieto andrebbe meglio contemperato al fine di non eccessivamente penalizzare
quei condomini che ben potrebbero non avvalersi e/o non usufruire degli impianti
e dei servizi comuni, senza arrecare nocumento agli altri condomini. In ultimo
si rileva che in caso di approvazione da parte del Parlamento di tale comma si
aprirebbe un contrasto con quanto già previsto per gli impianti termici
unifamiliari ed alle problematiche connesse al risparmio energetico ai sensi
della L. n. 10/91.
[2] Il
d.d.l. n. 1659 definisce il concetto
di innovazione comprendendovi ogni
intervento che comporti un’opera o manufatti nuovi ed ancorando al parametro
qualitativo, il requisito congiuntivo quantitativo della spesa che
deve superare ¼ dei costi di gestione ordinaria. La definizione di innovazione
gravosa viene individuata quantitativamente con la spesa superiore ad 1/3
l’importo del bilancio ordinario.
Tale
proposta, azzarda una definizione di innovazione troppo estensiva ed estremamente
generica; si pensi che la proposta annovera tra le innovazioni, qualsiasi
opera o manufatto nuovo, il che è ovviamente in netta antitesi con
l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo e rimasto costante e
che si riferisce unicamente alle modifiche di notevole entità che alterino
l’assetto sostanziale o la destinazione d’uso. Altra peculiarità non
condivisibile della proposta in commento è quella di aver accorpato in un unicum
le Innovazioni gravose e quelle voluttuarie, tale forzoso collegamento si evince
dal richiamo al requisito quantitativo. Il requisito del tetto minimo di spesa,
al di là del quale l’opera è innovativa, oltre ad essere estremamente incerto
perché ancorato ai costi di esercizio (variabili di anno in anno), non chiarisce
se debba attribuirsi a tutte le opere nuove o solo al “mutamento di destinazione
della cosa comune e alle trasformazioni sostanziali”.
Inoltre la proposta del senatore Manfredi, nulla dice in ordine alle innovazioni
apportate ai servizi comuni. Attesa la scarsa chiarezza della proposta, si
rischierebbe di inquadrare o meno opere nuove come innovazioni, a seconda dei
costi di gestione; in altre parole un’opera potrebbe non essere innovativa oggi,
mentre domani, la stessa, potrebbe diventarlo per il sol fatto che i costi della
sua realizzazione siano maggiori.
In
altro capoverso Il
d.d.l. n. 1659 introduce una
definizione di innovazione voluttuaria nel senso di un’opera che non
possa offrire alcun’utilità aggiuntiva all’uso dei beni e servizi comuni,
consentendo in ogni tempo al condomino e suoi aventi causa di partecipare al
vantaggio corrispondendo la quota di spesa aggiornata al valore attuale.
Sul
concetto di innovazione voluttuaria, che più d’ogni altro è corroborato
dall’elemento quantitativo del costo, la proposta omette ogni
riferimento.
Si ricordi che la giurisprudenza nell’inquadrare la voluttuarietà della spesa,
si è sempre avvalsa congiuntamente oltre che del requisito oggettivo, valutato
di volta in volta dal giudice e non censurabile in sede di legittimità se
correttamente motivato, anche del requisito quantitativo della spesa; di
contro la proposta pretende di dare semplicisticamente una definizione oggettiva
di innovazione voluttuaria. Trattasi di un concetto giuridico che più d’ogni
altro necessita dell’attenta analisi del giudice del merito proprio perché
variabilissimo in quanto ancorato tecnicamente al criterio dell’utilità; è
il giudice e non la legge o l’assemblea che dovrà spiegare e determinare una
spesa come utile o meno (sarebbe come dare una definizione universale di ciò che
è bello e di ciò che è brutto). Non è immune da censure, inoltre, il
parametro di ragguaglio della spesa per chi volesse successivamente
partecipare all’utilità; il “valore attuale” dell’innovazione, è inidoneo ad
aggiornare automaticamente l’onere di partecipazione del condomino alla spesa
già sostenuta in passato, si pensi all’innovazione che verta sui servizi comuni,
all’introduzione di un particolare strumento tecnico scientifico di nuova
concezione, ed alla sua successiva obsolescenza e diminuzione di valore.
[3] Non è
stato preso in considerazione il comma sette del d.d.l. n. 1708 (Bucciero) con
il quale si ridava luce al registro per la nomina e per la revoca tenuto
dall’amministratore di condominio, fino ad oggi rimasto virtuale. Tale registro
aveva la funzione di descrivere cronologicamente la successione nel tempo dei
vari amministratori, la cui rilevanza pratica sarebbe stata utilmente esperita
nei rapporti con i terzi al fine di palesare i poteri di rappresentanza. Nel
medesimo comma si è imponeva l’onere della comunicazione (rectius - variazione), della nomina e
della revoca dell’amministratore da parte di quest’ultimo alla C.C.I.A.A.
competente. Tale comunicazione, poi sarebbe stata annotata quale variazione di
dato collegato alla posizione del singolo amministratore iscritto al R.A.C.-
registro amministratori condominiali.
Il
d.d.l. n. 622 (proposta Pastore) prevede al I° co. la possibilità, per un
edificio composto da più di 30 condomini, di affidare l’amministrazione ad un
consiglio di amm.ne composto “da un
numero pari di condomini o loro aventi diritto, e da un amministratore che lo
presiede”. Si è già avuta occasione di criticare nell’ipotesi proposta dal
medesimo d.d.l., la nascita del condominio quale soggetto titolare della
“capacità giuridica speciale” da cui deriverebbe probabilmente la
riaffermazione della Presidenza del Consiglio di amministrazione assegnata
all’amministratore, tuttavia la genericità della formulazione in oggetto,
mi porta ad effettuare una duplice considerazione: in primo luogo tale comma
appare pleonastico in quanto si effettuerebbe une duplicazione di un organo già
esistente (v. l’assemblea dei condomini), ed in secondo luogo non si specifica
nel comma in esame se il consiglio di amm.ne anzidetto (la cui esistenza in
taluni plessi è già attuata e regolamentata), sia un organo meramente
consultivo ovvero deliberativo, senza peraltro delimitare con
precisione i poteri, i limiti e le responsabilità.
Nel 2° co., con riferimento alla nomina
dell’amm.re, il d.d.l. n. 622, inserisce dopo le parole “un anno” la
frase “salvo conferma tacita”. Non si condivide tale inserimento
in quanto in deroga alla legge vigente: difatti oggigiorno occorre, in ossequio
ai chiari ed esaustivi dettati degli articoli 1710 e seguenti c.c., che i
condomini riconfermino con esplicita manifestazione di volontà la rinnovazione
del rapporto fiduciario in capo al mandatario amministratore. In caso contrario,
come è noto, lo stesso potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione in
regime di prorogatio nell’attesa di una riconferma o revoca del mandato
conferito. Appare controproducente
sanare, con l’ipotesi della conferma tacita, quei comportamenti inerziali che
danno luogo, a volte, a soprusi da parte degli amministratori meno accorti che
con tale privilegio incrementerebbero la mala gestio del loro
mandato. Non a caso, l’attuale sistema normativo nella evidente ratio
della tutela delle minoranze, esalta la volontà di quei condomini che
invocano la revoca dell’amministratore poggiandola sia sull’incapacità da parte
del condominio di raggiungere i quorum previsti per la nomina dello stesso (501
mm), sia nella maliziosa non sottoposizione della ratifica di mandato
all’assemblea. Non è pertanto con la conferma tacita dell’amministratore che
si potrà sostituire la rinnovazione del vincolo fiduciario.
Quanto
al 3° co., il d.d.l. n. 622 appare generico nella parte in cui si limita
a sostituire ad un’ipotesi tassativa la frase “se non adempie ai propri
obblighi”. Tale tecnica legislativa, oltre a non precisare quali sarebbero
gli obblighi che darebbero luogo a revoca giudiziale, elimina la dizione
relativa all’ipotesi “se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione”. Tale anomalia conferma i sospetti già espressi nel commento
relativo al comma precedente, finendo per riaprire a molteplici interpretazioni
i comportamenti, anche i più innocenti, l’ipotesi di revoca dettata dal 1129
c.c..
Il
d.d.l. n. 1659, introduce l’obbligo dell’amministratore di presentare,
all’atto di nomina, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti
compiuti nell’espletamento del mandato. Tale proposta appare generica, troppo
variabile e impraticabile con riferimento all’ancoraggio dei massimali di
assicurazione ai rendiconti approvati dall’assemblea. L’impraticabilità è
evidente sia con riferimento alla macchinosità prospettata nell’adeguamento dei
massimali, sia perché ciò comporterebbe un’assurda proliferazione di polizze
modificabili di anno in anno.
Non
appare condivisibile inoltre, l’ipotesi prevista nel ridetto disegno di legge,
nella parte in cui riduce ad un anno l’omissione dell’obbligo di presentazione
del rendiconto della sua gestione quale ipotesi tassativa prevista per la
revoca. L’eccessiva severità non appare frutto di adeguata riflessione atteso
che nella prassi comune, non sempre è coniugabile all'inerzia
dell'amministratore la materiale redazione di un rendiconto che, in alcune
ipotesi (si pensi ai supercondomini), comporta effettivamente un notevole sforzo
tecnico-contabile.
Il
d.d.l. in questione propone la riduzione del quorum previsto dall’art 1136
1° co. C.c. nell’ipotesi di mancata nomina o conferma
dell’amministratore decorso il termine di sei mesi e per due riunioni
consecutive. Non appare ragionevole incidere a valle dell’attuale sistema
normativo, in quanto tale meccanismo, andrebbe ad intaccare i valori e la ratio
dell’intera norma posta a salvaguardia di un’effettiva rappresentatività
dell’elemento intuitus personae anziché permettere ad un’oligarchia
condominiale la nomina dei propri rappresentanti. Attualmente gli strumenti
legislativi consentono nell’ipotesi in oggetto di definire i contorni
dell’operato dell’amministratore in prorogatio e di adire l’autorità
giudiziaria per la revoca e/o sostituzione dell’amministratore che non riesce o
non può ottenere i 501 mm richiesti dalla legge (Cfr. artt. 1105 e 1129 c.c.).
Diversamente anche la ratio della tutela della minoranza condominiale sarebbe
gravemente compromessa.
In
ordine all’ultimo comma del d.d.l. n. 1659, è sufficiente ribadire che
tale operazione di nomina e di cessazione del proprio incarico è stata già
oggetto di recepimento nel d.d.l. n. 1708 con una maggiore analiticità.
Non appare tuttavia condivisibile porre l’onere della spesa di tale
annotazione a carico del condominio posto che il fine della pubblicità di tale
notizia divulgata attraverso la CCIAA attiene più alla tutela dei terzi e/o
dell’amministratore, che del singolo condominio in questione.
In
ultimo il d.d.l. n. 1659, al contrario di quello n. 1708 (che
ipotizza una semplice variazione di dati nel R.A.C.), si riferisce ad una
registro depositato presso la CCIAA. Principi di
buon senso, praticità ed economicità della materia, contrasterebbero
notevolmente all’applicazione di detta proposta resa applicabile solo con la
dotazione da parte delle CCIAA di enormi spazi volumetrici ove custodire i
ridetti registri, tra l’altro, di non agevole consultazione.
[4] Appare opportuno
evidenziare che nella concisa relazione del Senatore Mugnai tenutasi il
26.03.2003 in seno alla II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, si
è avuto modo di constatare una critica relativa alla opportunità di istituire
l’obbligo dell’anagrafe condominiale ed il conseguente obbligo da parte dei
condomini di far conoscere all’amministratore il nome del o dei proprietari del
bene, i dati catastali dell’immobile ed eventuali annotazioni circa limitazioni
ed ampliamenti inerenti l’esercizio del diritto di proprietà. L’autorevole
Senatore Relatore, affronta l’unanime richiesta, esprimendo dei “dubbi sulla liceità di detto obbligo stante
la vigenza in tema di diritti reali immobiliari del relativo sistema di
pubblicità in modo che ogni trasferimento di tali diritti è sempre conoscibile
dai terzi.” Tale dubbio
impeccabile dal punto di vista dei principi generali, non risolve, tuttavia, la
problematica interna al condominio d’incertezza nell’ipotesi d’omessa
collaborazione da parte dei condomini a comunicare la titolarità dei beni. Non è
pensabile, infatti, che l’amministratore, al fine di individuare per una serie
d’eventuali e possibili funzioni, accertamenti ed azioni (v. convocazioni
d’assemblee, recupero del credito, azioni di revisione delle tabelle millesimali
in cui è necessario il litisconsorzio di tutti i condomini, controllo della
consensualità e/o contrattualità del Regolamento ecc.), possa da solo compiere
le opportune indagini presso la Conservatoria dei RR.II. ovvero al Catasto. Tale
attività, tra l’altro, oltre a non essere compresa tra le sue funzioni
nell’attuale formulazione dell’art. 1130 c.c., è pacificamente esclusa da
consolidata dottrina e giurisprudenza. Inoltre i costi che tale indagine
“tecnica” comporterebbe, sarebbero gravosi ed ovviamente non autorizzati o
riconosciuti dai condomini stessi, per le ragioni note a chiunque. Ed allora,
ricordando che ci si occupa di un Ente di gestione, qual è il Condominio, in cui
devono prevalere logiche giuridiche ma anche di buon senso, al fine di risolvere
il sentito, concreto ed attuale problema di conoscibilità della titolarità dei
beni, si potrebbero percorrere due strade: la prima è quella tracciata dal D.L.
n. 1708 con tutte le ipotesi stragiudiziali e giudiziali previste. La seconda
sarebbe di ampliare le funzioni dell’amministratore così come formulate ex art.
1130 c.c. al fine di prevedere in capo allo stesso la non agevole ricerca presso
gli Uffici Pubblici (Conservatoria e Catasto) di tutta la necessaria
documentazione di cui innanzi. Ovviamente si propende per la prima strada, che
appare la più percorribile perché agevole e più aderente al fenomeno
condominiale. La seconda implicherebbe in capo all’amministratore ulteriori e
non sempre agevoli competenze che causerebbero, ovviamente, un incremento degli
attuali compensi percepiti nonché di spese gravose per ricerche, visure e
quant’altro necessario. Costi che ricadrebbero inesorabilmente sui condomini. Un
ultima considerazione va spesa al fine di sottolineare che l’anagrafica
condominiale così come prevista nel citato Disegno di Legge, potrebbe realizzare
anche un utile strumento di controllo al fine di verificare la difformità tra la
titolarità del bene ed il reale godimento degli stessi, fornendo un utile
strumento sia agli Uffici Finanziari sia ai terzi in giudizi di revocatorie, sia
infine al fine di controllare i collegamenti sui patrimoni di determinati
soggetti. Nel Testo Unificato in commento, ha prevalso la prima strada.
In ordine al d.d.l. n.
622, non si condivide la necessità di far vidimare i registri contabili,
sia perché dai principi generali deriva una forma di rendicontazione semplice, chiara e intelegibile
sottratta ai canoni formali dei rendiconti, sia perché appare di nessuna utilità
munire il condominio di requisiti formali codificati per norme relative alle
società.
Inoltre, appare inutile la
previsione di una vidimazione senza coordinare la stessa ad un opportuno
regime sanzionatorio che trova miglior enunciazione in materia di imprese
e società.
In ordine alla trascrizione del regolamento, va detto
che nella stragrande maggioranza dei regolamenti condominiali in essere al
momento formativo e costitutivo del condominio, numerosissime questioni
relative ai condomini non sono di fatto
previste. In altre parole il regolamento condominiale è un’espressione
necessariamente successiva al
palesarsi di problematiche esistenti, che solo un’indagine concreta e
dinamica, da parte di tutti i condomini, può portare ad una
regolamentazione. E' notorio, infatti, che specie nell’ipotesi di regolamenti
redatti da costruttori, molte delle problematiche insorgende nel condominio, non
siano idoneamente prese in considerazione dai c.d. regolamenti-tipo redatti e
fatti approvare dal costruttore stesso, Tale circostanza porta un aumento
esponenziale del contenzioso, attesa la non idonea ed esaustiva
regolamentazione di circostanze peculiari di ciascun condominio, e l’interesse
stesso dei costruttori, non sempre inspirati da una regolamentazione che tenga
conto delle problematiche insorgende e future.
Tale inconfutabile realtà,
porta a priori, ad escludere la trascrivibilità di un regolamento redatto in
tali condizioni, complicandone ulteriormente gli oneri per gli amministratori e
spese notarili per i condomini. Appare più opportuno, al contrario, auspicare
una consapevole e successiva regolamentazione di interessi una volta preso atto
e coscienza delle problematiche del singolo condominio. Le premesse di cui
innanzi, pertanto, impongono una cautela generalizzata alla trascrizione dei
regolamenti sic et simpliciter. Inoltre, per i noti principi di
opponibilità, si rileva che il regolamento è ad oggi ugualmente trascrivibile.
Infatti l’art. 16 L. n. 52/85, dopo
aver introdotto l’elaborazione automatica nelle Conservatorie dei RR.II.,
rimandava per le procedure ed i tempi di attuazione ad un successivo decreto
interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il
Ministro di Grazia e Giustizia. A seguito di tale decreto pubblicato nella G.U.
del 4/4/95 n°40 e del successivo regolamento approvato con d.m. n° 701/94, è
stata emanata la circolare n° 128/T del 2/5/95 contenente un elenco degli atti
soggetti a trascrizione, dalla quale emerge come tra gli stessi vi sia il
regolamento di condominio che deve essere redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata o accertata giudizialmente; la nota di trascrizione avrà
come soggetto “a favore” il condominio non come soggetto giuridico ma come
semplice destinatario degli effetti del regolamento. Come soggetti “contro”
vanno indicati i singoli condomini, persone fisiche e/o giuridiche, con le
relative quote e diritti di proprietà degli immobili oggetto del regolamento, e
gli altri dati previsti dal disposto dell’articolo 2659 c.c.. Giova ribadire
il concetto, che trae origine dal dato esperenziale, per il quale è più
opportuno evitare regolamentazioni a monte per rinviare le stesse ad una
più meditata volontà condominiale che tenga conto di tutti i fatti concretamente
sviluppatesi all’interno del condominio. L’esperienza quotidiana ci mostra che i
regolamenti c.d. contrattuali “imposti” dal costruttore, si rivelano armi a
doppio taglio che non tutelano gli effettivi interessi dei partecipanti, sviluppano in concreto numerose bagarre
giudiziali fondate su schemi tipo ovvero di specifico interesse per la
parte venditrice. Tale stato di cose, crea una posizione soggettiva di
sudditanza da parte di quei condomini che pur reclamando giuste modifiche, si
vedono costretti ad invocare cambiamenti regolamentari che potranno avvenire
solo con il consenso unanime di tutti i
partecipanti. Aggiungere a tale difficoltà anche il requisito formale
della trascrizione a monte, appare un non senso. Al contrario appare inutile
disporre normativamente una trascrizione del regolamento condominiale nelle
altre ipotesi, atteso che la stessa è ugualmente praticabile per le citate
norme di cui innanzi.
Nel
d.d.l. n. 1659 al punto n. 3 e n. 7 dell’art. 1130, a proposito
dell’obbligo di rendicontazione da parte dell’amministratore, si stabilisce in
tre mesi dalla fine di ciascun anno, il termine massimo per la presentazione del
rendiconto di ciascun esercizio.
Pur
comprendendo lo spirito della norma, va detto che tale accelerazione della
tempistica per la presentazione sia del preventivo sia del consuntivo di spese,
porta ad uno sforzo non sempre possibile per determinate realtà organizzative e
dimensionali.
Anche
il punto n. 8 non appare condivisibile sia per le modalità pratiche della tenuta del
registro evidenziate in precedenza, sia per ragioni di riservatezza della
situazione contabile dei condomini
morosi, essendo tale Registro a disposizione dei terzi, sempre secondo le
previsioni del d.d.l. in commento.
[5] Il d.d.l. 1659 inserisce due novità:la prima
dispone che il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro
quarantacinque giorni dalla data dell’assemblea se vi ha partecipato o dalla
data di ricezione del verbale, se assente e, in ogni caso, nel termine di
quarantacinque giorni da quando ne ha avuto notizia; la seconda novità è
rappresentata dalla previsione del tentativo di conciliazione da
esperirsi in prima conciliazione. Si dubita che tali soluzioni possano sortire
gli effetti sperati e sopratutto l’auspicato deflazionamento. Al contrario, per
certi versi l’aumento dei termini per impugnare la delibera, se da un lato rende
più agevole la difesa del ricorrente, creerà maggior incertezza sulle sorti di
ogni deliberato. Inoltre la carenza di un idonea previsione di uno sportello di
conciliazione o A.D.R. ad hoc, con professionalità già formate e consolidate, fa
apparire il fantasma della inutilità del pur auspicabile esperimento.
[6] Il d.d.l. n. 622 dopo il primo comma inserisce: “Il
regolamento inoltre disciplina i rapporti tra le parti comuni dell’edificio, tra
queste e le singole proprietà e tra le singole proprietà tra loro.”
La parte evidenziata in neretto appare superflua ovvero in
contraddizione con quanto disposto al IV comma del medesimo articolo del Codice
civile, lasciato invariato.
Il d.d.l. 1659 introduce l’obbligo della
trascrizione del regolamento a tal fine semplificandone la procedura. Si ritiene
condivisibile tale previsione in forza delle argomentazioni già espresse in tema
di imposizione da parte dei costruttori di regolamenti negoziali.
[7] Il d.d.l. n. 622 ha aggiunto
all’art. 2643 c.c. il punto 14 – bis:
“ regolamenti di condominio che operano la costituzione, il trasferimento
o la modificazione dei diritti menzionati nei numeri da 1 a 14 ovvero
disciplinano i rapporti di cui all’art. 1138, comma secondo.”
Ove si consideri, con riferimento ai
beni immobili, il regolamento quale atto che produce gli effetti dei contratti
citati ex art. 2643 c.c. si può ritenere la norma superflua e superata dal
già esistente articolo 2645 c.c.
Si ridabisce il rilievo di palese
contrasto con l’attuale disciplina della proprietà che tale proposta, in
combinato disposto con altre presente nel ridetto DDL, va a realizzare, senza
specificare, tra l’altro, chi dovrebbe adempiere a tale formalità.
[8] Appare condivisibile quanto
proposto dal d.d.l. n. 1659, nella parte in cui l’amministratore, su
richiesta della parte venditrice, deve inviare al notaio rogante una
certificazione con una serie di indicazioni ben specificati in 5 punti, dove si
descrivono, in sostanza, gli eventuali oneri condominiali pendenti.
In merito alla mora nel pagamento dei
contributi il d.d.l. n.1708 (BUCCIERO) porta l’attuale semestre ad un trimestre con
l’amministratore che può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei
servizi comuni suscettibili di godimento separato; nel contempo ove questa
possibilità non sia prevista dal regolamento, l’amministratore potrà chiederà
all’autorità giudiziaria le necessaria autorizzazione. Appare evidente la ratio
di tale modifica, che porta a scoraggiare fattivamente la morosità riducendo il
periodo di sei mesi a tre mesi, proprio per, diminuire il tempo del disagio
che gli altri condomini diligenti,
sopportano per colpa dei condomini morosi. Inoltre, anche nell’ipotesi che il
regolamento non preveda, si ipotizza l’autorizzazione alla sospensione dei
servizi da parte dall’autorità giudiziaria su richiesta dell’amministrazione. In
tale disposizione si intravede una forma di tutela che l’amministratore può
adottare in maniera più efficace per i condomini adempienti nei confronti dei
condomini morosi che avranno la sospensione dei servizi comuni suscettibili di
godimento separato dopo tre mesi ma solo a seguito di un’autorizzazione
rilasciata dal magistrato, anche in caso di omessa previsione nel regolamento di
condominio.
[9] Non
è passata la proposta Bucciero che poneva il principio del limite nell’uso delle
deleghe nel numero massimo di due, prevedendo altresì il divieto di rilascio deleghe
in capo all’amministratore nelle deliberazioni che riguardano la nomina e la
revoca dell’amministratore nonché l’approvazione dei rendiconti.
Il d.d.l. 1659 aumenta di ben 7 giorni il
termine per l’avviso di convocazione prima della data fissata per l’adunanza
motivando tale aumento dei giorni per dare al condomino un periodo utile per
aggiornarsi per l’intervento in assemblea. Tale tesi appare debole, in quanto 5 giorni appaiono
sufficienti per aggiornarsi in
previsione di un’assemblea, (come ormai dimostrato nella realtà pratica) mentre
dodici, oltre il doppio, appaiono forse un po’ troppi (tempo irragionevole). Non si può condividere
altresì che il termine...è ridotto a
cinque giorni nel caso di convocazione per motivi di urgenza...anche perché
l’articolo omette di specificare quali siano i motivi di urgenza e quindi tale
omissione potrebbe creare problemi di interpretazione.
[10] Appare non condivisibile il d.d.l. 1659 nella parte in cui elimina il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini nella ipotesi di
revisione giudiziaria delle tabelle millesimali.
Il d.d.l. n. 1659 propone che nella determinazione
dei valori millesimali si debba tener conto del mutamento della destinazione
d’uso delle unità immobiliari nel caso che esso incida in una misura notevole
sulla utilizzazione dei beni e servizi comuni.
Appare non condivisibile e foriera di
innumerevoli contenziosi tale impostazione, che lascia esposta a valutazione
troppo generiche la loro determinazione. Nel caso di unità immobiliari usate per
uffici o studi professionali (esempio portato dallo stesso d.d.l.) con afflussi
di pubblico ovviamente superiori rispetto alle comuni abitazioni, che quindi
comportano una maggiore utilizzazione delle cose e servizi comuni, non si può
ipotizzare una determinazione diversa che tenga conto di ciò, anche perché nella
realtà pratica un’immobile può essere temporaneamente destinato ad uffici e
studi professionali per poi, col
tempo essere adibito, per es., ad abitazione. Nella ratio del d.d.l., si dovrebbero
necessariamente modificare le tabelle millesimali, secondo una diversa
destinazione d’uso.
[11] Nella riforma
Bucciero si è tentato di modificare il regime sanzionatorio dettatto dall’art.
70 delle disposizioni di attuazione, in ordine all’infrazioni al regolamento di
condominio. In prima battuta si è attualizzata la somma prevista nella norma
portandola da Lire 100 a Euro 150,00. Successivamente si è prevista una
procedura che, nel medesimo tempo, potesse mediare a molteplici esigenze.
L’infrazione, pur essendo elevata dall’amministratore, doveva essere ratificata
dall’assemblea che, con la maggioranza di cui all’art. 1136 II co. C.C., ne
determinava la quantificazione fino al massimo previsto indicato nel primo
comma. La ratio di tale meccanismo avrebbe ragionevolmente eliminato e/o
comunque ridotto eventuali eccessi di zelo e/o abusi di potere da parte
dell’amministratore ma nel frattempo avrebbe offerto a quest’ultimo un valido
mezzo per colpire in modo rapido e satisfattivo il condomino inadempiente. La
casistica giudiziale in ordine alle infrazioni al regolamento è numerosissima,
tuttavia i tempi, i costi ed i risultati ottenuti non sono sempre pregni
d’effetti risolutivi e soddisfacenti. Infatti i vigenti meccanismi processuali
frustrano, il più delle volte, l’iniziativa dei condomini costretti a subire
l’abuso del condomino. In tale ipotesi gli innumerevoli richiami verbali e/ o
formali dell’amministratore, dichiarazioni di disappunto dei condomini in
assemblea, non sempre sortiscono gli effetti sperati nei confronti del condomino
inadempiente. Inoltre, anche nell’ipotesi d’azione giudiziaria non sempre le
sentenze emesse dopo lungo tempo sono rispettate creando da un lato incidenti
d’esecuzione o possibili azioni in sede penale (ex art. 650 c.p.) i cui tempi e
la cui efficacia sono sotto gli occhi di tutti. Appare evidente che l’obiettivo
teso alla risoluzione delle ridette problematiche, poteva rapidamente essere
raggiunto rivitalizzando in modo idoneo ed equilibrato i meccanismi del regime
sanzionatorio. Ovviamente, il condomino sanzionato, avrebbe potuto proporre
impugnazione della delibera assembleare, al solo fine di provare la legittimità
del suo comportamento, ma non la misura della sanzione che sarà applicabile
anche al nucleo familiare del proprietario, del conduttore e del detentore
dell’immobile e, riscuotibile attraverso l’opportuno richiamo dell’art. 63 delle
disposizioni d’attuazione c.c..
Il d.d.l. 1659 ha voluto attribuire
all’amministratore la possibilità di stabilire una pena pecuniaria, la cui
entità è deliberata dall’assemblea in via preventiva annuale per le infrazioni
al regolamento di condominio. La comminazione da parte dell’amministratore della
sanzione, già censurata da autorevole dottrina, non sembra risolvere le
problematiche ivi espresse con la semplice previsione a monte di una generica
delibera della assemblea in via preventiva. Tra l’altro appare sempre
consigliabile, per una forma di garanzia nei confronti di tutti i condomini e
per evitare abusi di potere, che il limite massimo dell’infrazione sia stabilito
da disposizioni normative come è attualmente e non sia determinato
dall’assemblea condominiale.
[12] La
riforma Bucciero prevede la riforma dell’art. 71 disp. Att. c.c. al fine
introdurre il registro degli
amministratori condominiali R.A.C. – presso la C.C.I.A.A. L’iscrizione
obbligatoria da parte di tutti gli amministratori, prevede dei requisiti minimi
e non è soggetta ad esami. Il facile accesso all’iscrizione, tuttavia, viene ad
essere sanzionato in caso
d’inottemperanza. Gli amministratori avrebbero dovuto comunicare agevolmente alla Camera di
Commercio, le variazioni dei dati relativi alle nomine e revoche degli incarichi
svolti, con l’indicazione dei complessi condominiali amministrati. La pubblicità
di tale R.A.C. assolve numerose aspettative, in primis quella dal cittadini che
potranno effettuare un rapido controllo sull’operatività dell’amministratore; in
secondo luogo gli stessi amministratori, potranno qualificarsi puntando le loro
scelte gestionali su determinate zone attuando il famoso principio del c.d.
amministratore di quartiere. Tale meccanismo potrebbe gradualmente selezionare
il mercato fin troppo selvaggio e congestionato. In ultimo, la pubblicità
notizia sugli incarichi svolti nel poter dare immediati effetti anche di natura
fiscale, qualificherà sempre più le imprese maggiormente organizzate. Appaiono
pertanto visibilmente tracciati quei percorsi che, nell’ammodernare l’intero
sistema normativo del condominio, forniscono veloci strumenti attuativi per la
miglior gestione della cosa comune.
Nel d.d.l. 1659 si prevedono una serie di
adempimenti a carico dei condomini circa variazioni di residenza, domicilio,
trasferimenti di proprietà da comunicare all’amministratore, omettendo di
specificare i tempi e le modalità di comunicazione
(forma orale o scritta) e di disciplinare in caso di inadempimento da parte dei condomini.
Inoltre si propone, con un
passo indietro rispetto alla evoluzione giurisprudenziale la reintroduzione del
cd. condominio apparente. Tale concetto tenta di risolvere
superficialmente un grave problema di controllo della titolarità dei
diritti.
La figura del Condomino apparente al
solo fine di evitare contenziosi da parte del reale titolare del bene immobile,
non può essere ritenuta soddisfacente.